Art.
1
Disposizioni
in
materia
di guida
senza
patente
1. All'art.
116 del
decreto
legislativo
n. 285
del
1992, e
successive
modificazioni,
il comma
13 e'
sostituito
dal
seguente:
"13.
Chiunque
guida
autoveicoli
o
motoveicoli
senza
aver
conseguito
la
patente
di guida
e'
punito
con
l'ammenda
da euro
2.257 a
euro
9.032;
la
stessa
sanzione
si
applica
ai
conducenti
che
guidano
senza
patente
perchè
revocata
o non
rinnovata
per
mancanza
dei
requisiti
previsti
dal
presente
codice.
Nell'ipotesi
di
reiterazione
del
reato
nel
biennio
si
applica
altresì
la pena
dell'arresto
fino ad
un anno.
Per le
violazioni
di cui
al
presente
comma e'
competente
il
tribunale
in
composizione
monocratica".
Riferimenti
normativi:
- Si
rimanda
al
testo
dell'articolo
116
del
nuovo
Codice
della
Strada
(D.lgs.
30
aprile
1992,
n.
285),
come
modificato
dalla
presente
legge.
Art.
2
Disposizioni
in
materia
di
limitazioni
nella
guida
1. All'art.
117 del
decreto
legislativo
n. 285
del
1992, e
successive
modificazioni,
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a)
il comma
1 e'
sostituito
dal
seguente:
"1. E'
consentita
la guida
dei
motocicli
ai
titolari
di
patente
A,
rilasciata
alle
condizioni
e con le
limitazioni
dettate
dalle
disposizioni
comunitarie
in
materia
di
patenti.";
b)
dopo il
comma 2
e'
inserito
il
seguente:
"2-bis.
Ai
titolari
di
patente
di guida
di
categoria
B, per
il primo
anno dal
rilascio
non e'
consentita
la guida
di
autoveicoli
aventi
una
potenza
specifica,
riferita
alla
tara,
superiore
a 50 kw/t.
La
limitazione
di cui
al
presente
comma
non si
applica
ai
veicoli
adibiti
al
servizio
di
persone
invalide,
autorizzate
ai sensi
dell'art.
188,
purché
la
persona
invalida
sia
presente
sul
veicolo.";
c)
al comma
3, primo
periodo,
le
parole:
"ai
commi 1
e 2"
sono
sostituite
dalle
seguenti:
"ai
commi 1,
2 e
2-bis";
d)
al comma
5, primo
periodo,
le
parole:
"e
comunque
prima di
aver
raggiunto
l'eta'
di venti
anni,"
sono
soppresse
e le
parole:
"da euro
74 a
euro
296"
sono
sostituite
dalle
seguenti:
"da euro
148 a
euro
594".
2. Le
disposizioni
del
comma
2-bis
dell'art.
117 del
decreto
legislativo
n. 285
del
1992,
introdotto
dal
comma 1,
lettera
b), del
presente
articolo,
si
applicano
ai
titolari
di
patente
di guida
di
categoria
B
rilasciata
a fare
data dal
centottantesimo
giorno
successivo
alla
data di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto.
3. All'art.
170 del
decreto
legislativo
30
aprile
1992, n.
285, e
successive
modificazioni,
sono
apportate
le
seguenti
modifiche:
a)
dopo il
comma 1
e'
inserito
il
seguente:
"1-bis.
Sui
veicoli
di cui
al comma
1 e'
vietato
il
trasporto
di
minori
di anni
cinque.";
b)
dopo il
comma 6
e'
inserito
il
seguente:
"6-bis.
Chiunque
viola le
disposizioni
del
comma
1-bis e'
soggetto
alla
sanzione
amministrativa
del
pagamento
di una
somma da
euro 148
a euro
594.".
Riferimenti
normativi:
- Si
rimanda
al
testo
dell'articolo
117
del
nuovo
Codice
della
Strada
(D.lgs.
30
aprile
1992,
n.
285),
come
modificato
dalla
presente
legge.
- Si
rimanda
al
testo
dell'articolo
170
del
nuovo
Codice
della
Strada
(D.lgs.
30
aprile
1992,
n.
285),
come
modificato
dalla
presente
legge.
Art.
3
Disposizioni
in
materia
di
velocità
dei
veicoli
1. All'art.
142 del
decreto
legislativo
30
aprile
1992, n.
285, e
successive
modificazioni,
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a)
al comma
6, dopo
le
parole:
"le
risultanze
di
apparecchiature
debitamente
omologate,"
sono
inserite
le
seguenti:
"anche
per il
calcolo
della
velocità
media di
percorrenza
su
tratti
determinati,";
b)
dopo il
comma 6
e'
inserito
il
seguente:
"6-bis.
Le
postazioni
di
controllo
sulla
rete
stradale
per il
rilevamento
della
velocità
devono
essere
preventivamente
segnalate
e ben
visibili,
ricorrendo
all'impiego
di
cartelli
o di
dispositivi
di
segnalazione
luminosi,
conformemente
alle
norme
stabilite
nel
regolamento
di
esecuzione
del
presente
codice.
Le
modalità
di
impiego
sono
stabilite
con
decreto
del
Ministro
dei
trasporti,
di
concerto
con il
Ministro
dell'interno.";
c)
il comma
9 e'
sostituito
dai
seguenti:
"9.
Chiunque
supera
di oltre
40 km/h
ma di
non
oltre 60
km/h i
limiti
massimi
di
velocità
e'
soggetto
alla
sanzione
amministrativa
del
pagamento
di una
somma da
euro
370,00 a
euro
1.458,00.
Dalla
violazione
consegue
la
sanzione
amministrativa
accessoria
della
sospensione
della
patente
di guida
da uno a
tre mesi
con il
provvedimento
di
inibizione
alla
guida
del
veicolo,
nella
fascia
oraria
che va
dalle
ore 22
alle ore
7 del
mattino,
per i
tre mesi
successivi
alla
restituzione
della
patente
di
guida.
Il
provvedimento
di
inibizione
alla
guida e'
annotato
nell'anagrafe
nazionale
degli
abilitati
alla
guida,
di cui
agli
articoli
225 e
226 del
presente
codice.
9-bis.
Chiunque
supera
di oltre
60 km/h
i limiti
massimi
di
velocità
e'
soggetto
alla
sanzione
amministrativa
del
pagamento
di una
somma da
euro 500
a euro
2.000.
Dalla
violazione
consegue
la
sanzione
amministrativa
accessoria
della
sospensione
della
patente
di guida
da sei a
dodici
mesi, ai
sensi
delle
norme di
cui al
capo I,
sezione
II, del
titolo
VI.";
d)
il comma
11 e'
sostituito
dal
seguente:
"11. Se
le
violazioni
di cui
ai commi
7, 8, 9
e 9-bis
sono
commesse
alla
guida di
uno dei
veicoli
indicati
al comma
3,
lettere
b), e),
f), g),
h), i) e
l) le
sanzioni
amministrative
pecuniarie
e quelle
accessorie
ivi
previste
sono
raddoppiate.
L'eccesso
di
velocità
oltre il
limite
al quale
e'
tarato
il
limitatore
di
velocità
di cui
all'art.
179
comporta,
nei
veicoli
obbligati
a
montare
tale
apparecchio,
l'applicazione
delle
sanzioni
amministrative
pecuniarie
previste
dai
commi
2-bis e
3 del
medesimo
art.
179, per
il caso
di
limitatore
non
funzionante
o
alterato.
E'
sempre
disposto
l'accompagnamento
del
mezzo
presso
un'officina
autorizzata,
per i
fini di
cui al
comma
6-bis
del
citato
art.
179.";
e)
il comma
12 e'
sostituito
dal
seguente:
"12.
Quando
il
titolare
di una
patente
di guida
sia
incorso,
in un
periodo
di due
anni, in
una
ulteriore
violazione
del
comma 9,
la
sanzione
amministrativa
accessoria
e' della
sospensione
della
patente
da otto
a
diciotto
mesi, ai
sensi
delle
norme di
cui al
capo I,
sezione
II, del
titolo
VI.
Quando
il
titolare
di una
patente
di guida
sia
incorso,
in un
periodo
di due
anni, in
una
ulteriore
violazione
del
comma
9-bis,
la
sanzione
amministrativa
accessoria
e' la
revoca
della
patente,
ai sensi
delle
norme di
cui al
capo I,
sezione
II, del
titolo
VI.".
2. Alla
tabella
dei
punteggi
allegata
all'art.
126-bis
del
decreto
legislativo
n. 285
del
1992, e
successive
modificazioni,
le
parole:
| |
Norma Violata |
Punti |
|
| |
Art. 142, comma 8 |
2 |
|
| |
comma 9 |
10 |
|
sono sostituite dalle seguenti :
| |
Norma Violata |
Punti |
|
| |
Art. 142, comma 8 |
5 |
|
| |
comma 9 e 9-bis |
10 |
|
3. All'attuazione
delle
disposizioni
introdotte
dal
comma 1
del
presente
articolo
si
provvede
nell'ambito
delle
risorse
finanziarie
disponibili
a
legislazione
vigente
e senza
nuovi o
maggiori
oneri
per la
finanza
pubblica.
Riferimenti
normativi:
- Si
rimanda
al
testo
dell'articolo
142
del
nuovo
Codice
della
Strada
(D.lgs.
30
aprile
1992,
n.
285),
come
modificato
dalla
presente
legge.
- Si
rimanda
al
testo
della
tabella
allegata
all'art.
126-bis
del
nuovo
Codice
della
Strada
(D.lgs.
30
aprile
1992,
n.
285),
come
modificato
dalla
presente
legge.
Art.
3-bis
Modifiche
all'art.
157 del
decreto
legislativo
n. 285 e
successive
modificazioni
del
1992, in
materia
di
accensione
del
motore
durante
la sosta
o la
fermata
del
veicolo.
1. All'art.
157 del
decreto
legislativo
30
aprile
1992, n.
285,
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a)
dopo il
comma 7,
e'
inserito
il
seguente:
"7-bis.
E' fatto
divieto
di
tenere
il
motore
acceso,
durante
la sosta
o
fermata
del
veicolo,
allo
scopo di
mantenere
in
funzione
l'impianto
di
condizionamento
d'aria
nel
veicolo
stesso;
dalla
violazione
consegue
la
sanzione
amministrativa
del
pagamento
di una
somma da
euro 200
a euro
400.";
b)
al comma
8 sono
premesse
le
seguenti
parole:
"Fatto
salvo
quanto
disposto
dal
comma
7-bis,".
Riferimenti
normativi:
- Si
rimanda
al
testo
dell'articolo
157
del
nuovo
Codice
della
Strada
(D.lgs.
30
aprile
1992,
n.
285),
come
modificato
dalla
presente
legge.
Art.
4
Disposizioni
in
materia
di uso
dei
dispositivi
radiotrasmittenti
durante
la guida
1. Il
comma 3
dell'art.
173 del
decreto
legislativo
n. 285
del
1992, e
successive
modificazioni,
e'
sostituito
dai
seguenti:
"3.
Chiunque
viola le
disposizioni
di cui
al comma
1 e'
soggetto
alla
sanzione
amministrativa
del
pagamento
di una
somma da
euro
70,00 a
euro
285,00.
3-bis.
Chiunque
viola le
disposizioni
di cui
al comma
2 e'
soggetto
alla
sanzione
amministrativa
del
pagamento
di una
somma da
euro
148,00 a
euro
594,00.
Si
applica
la
sanzione
amministrativa
accessoria
della
sospensione
della
patente
di guida
da uno a
tre
mesi,
qualora
lo
stesso
soggetto
compia
un'ulteriore
violazione
nel
corso di
un
biennio.".
2. Alla
tabella
dei
punteggi
allegata
all'art.
126-bis
del
decreto
legislativo
n. 285
del
1992, e
successive
modificazioni,
le
parole:
| |
Norma Violata |
Punti |
|
| |
Art. 173, comma 3 |
5 |
|
sono sostituite dalle seguenti:
| |
Norma Violata |
Punti |
|
| |
Art. 173, comma 3 e 3 bis |
5 |
|
Riferimenti
normativi:
- Si
rimanda
al
testo
dell'articolo
173
del
nuovo
Codice
della
Strada
(D.lgs.
30
aprile
1992,
n.
285),
come
modificato
dalla
presente
legge.
Art.
5
Modifiche
agli
articoli
186 e
187 del
decreto
legislativo
n. 285
del
1992, in
materia
di guida
in stato
di
ebbrezza
alcolica
o sotto
l'effetto
di
stupefacenti.
1. All'art.
186 del
decreto
legislativo
n. 285
del
1992, e
successive
modificazioni,
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a)
il comma
2 e'
sostituito
dai
seguenti:
"2.
Chiunque
guida in
stato di
ebbrezza
e'
punito,
ove il
fatto
non
costituisca
piu'
grave
reato:
a) con
l'ammenda
da euro
500 a
euro
2000,
qualora
sia
stato
accertato
un
valore
corrispondente
ad un
tasso
alcolemico
superiore
a 0,5 e
non
superiore
a 0,8
grammi
per
litro
(g/l).
All'accertamento
del
reato
consegue
la
sanzione
amministrativa
accessoria
della
sospensione
della
patente
di guida
da tre a
sei
mesi;
b) con
l'ammenda
da euro
800 a
euro
3.200 e
l'arresto
fino a
tre
mesi,
qualora
sia
stato
accertato
un
valore
corrispondente
ad un
tasso
alcolemico
superiore
a 0,8 e
non
superiore
a 1,5
grammi
per
litro
(g/l).
All'accertamento
del
reato
consegue
in ogni
caso la
sanzione
amministrativa
accessoria
della
sospensione
della
patente
di guida
da sei
mesi ad
un anno;
c) con
l'ammenda
da euro
1.500 a
euro
6.000,
l'arresto
fino a
sei
mesi,
qualora
sia
stato
accertato
un
valore
corrispondente
ad un
tasso
alcolemico
superiore
a 1,5
grammi
per
litro
(g/l).
All'accertamento
del
reato
consegue
in ogni
caso la
sanzione
amministrativa
accessoria
della
sospensione
della
patente
di guida
da uno a
due
anni. La
patente
di guida
e'
sempre
revocata,
ai sensi
del capo
I,
sezione
II, del
titolo
VI,
quando
il reato
e'
commesso
dal
conducente
di un
autobus
o di un
veicolo
di massa
complessiva
a pieno
carico
superiore
a 3,5t.
o di
complessi
di
veicoli,
ovvero
in caso
di
recidiva
nel
biennio.
Ai fini
del
ritiro
della
patente
si
applicano
le
disposizioni
dell'art.
223.
2-bis.
Se il
conducente
in stato
di
ebbrezza
provoca
un
incidente
stradale,
le pene
di cui
al comma
2) sono
raddoppiate
ed e'
disposto
il fermo
amministrativo
del
veicolo
per
novanta
giorni
ai sensi
del Capo
I,
sezione
II, del
titolo
VI,
salvo
che il
veicolo
appartenga
a
persona
estranea
al
reato.
E' fatta
salva in
ogni
caso
l'applicazione
delle
sanzioni
accessorie
previste
dagli
articoli
222 e
223.
2-ter.
Competente
a
giudicare
dei
reati di
cui al
presente
articolo
e' il
tribunale
in
composizione
monocratica.
2-quater.
Le
disposizioni
relative
alle
sanzioni
accessorie
di cui
ai commi
2 e
2-bis si
applicano
anche in
caso di
applicazione
della
pena su
richiesta
delle
parti";
b)
al comma
5, dopo
il terzo
periodo
e'
aggiunto,
in fine,
il
seguente:
"Si
applicano
le
disposizioni
del
comma
5-bis
dell'art.
187.";
c)
il comma
7 e'
sostituito
dal
seguente:
"7.
Salvo
che il
fatto
costituisca
reato,
in caso
di
rifiuto
dell'accertamento
di cui
ai commi
3, 4 o 5
il
conducente
e'
soggetto
alla
sanzione
amministrativa
del
pagamento
di una
somma da
euro
2.500 a
euro
10.000.
Se la
violazione
e'
commessa
in
occasione
di un
incidente
stradale
in cui
il
conducente
e'
rimasto
coinvolto,
si
applica
la
sanzione
amministrativa
pecuniaria
da euro
3.000 ad
euro
12.000.
Dalle
violazioni
conseguono
la
sanzione
amministrativa
accessoria
della
sospensione
della
patente
di guida
per un
periodo
da sei
mesi a
due anni
e del
fermo
amministrativo
del
veicolo
per un
periodo
di
centottanta
giorni
ai sensi
del capo
I,
sezione
II, del
titolo
VI,
salvo
che il
veicolo
appartenga
a
persona
estranea
alla
violazione.
Con
l'ordinanza
con la
quale e'
disposta
la
sospensione
della
patente,
il
prefetto
ordina
che il
conducente
si
sottoponga
a visita
medica
secondo
le
disposizioni
del
comma 8.
Quando
lo
stesso
soggetto
compie
più
violazioni
nel
corso di
un
biennio,
e'
sempre
disposta
la
sanzione
amministrativa
accessoria
della
revoca
della
patente
di guida
ai sensi
del capo
I,
sezione
II, del
titolo
VI.";
d)
al comma
8, primo
periodo,
le
parole:
"del
comma 2"
sono
sostituite
dalle
seguenti:
"dei
commi 2
e
2-bis";
e)
il
comma 9
e'
sostituito
dal
seguente:
"9.
Qualora
dall'accertamento
di cui
ai commi
4 e 5
risulti
un
valore
corrispondente
ad un
tasso
alcolemico
superiore
a 1,5
grammi
per
litro,
ferma
restando
l'applicazione
delle
sanzioni
di cui
ai commi
2 e
2-bis,
il
prefetto,
in via
cautelare,
dispone
la
sospensione
della
patente
fino
all'esito
della
visita
medica
di cui
al comma
8.".
2. All'art.
187 del
decreto
legislativo
30
aprile
1992, n.
285, e
successive
modificazioni,
sono
apportate
le
seguenti
modifiche:
a)
il comma
1 e'
sostituito
dai
seguenti:
"1.
Chiunque
guida in
stato di
alterazione
psico-fisica
dopo
aver
assunto
sostanze
stupefacenti
o
psicotrope
e'
punito
con
l'ammenda
da euro
1000 a
euro
4000 e
l'arresto
fino a
tre
mesi.
All'accertamento
del
reato
consegue
in ogni
caso la
sanzione
amministrativa
accessoria
della
sospensione
della
patente
di guida
da sei
mesi ad
un anno.
La
patente
di guida
e'
sempre
revocata,
ai sensi
del capo
I,
sezione
II, del
titolo
VI,
quando
il reato
e'
commesso
dal
conducente
di un
autobus
o di un
veicolo
di massa
complessiva
a pieno
carico
superiore
a 3,5t.
o di
complessi
di
veicoli,
ovvero
in caso
di
recidiva
nel
biennio.
Ai fini
del
ritiro
della
patente
si
applicano
le
disposizioni
dell'art.
223.
1-bis.
Se il
conducente
in stato
di
alterazione
psico-fisica
dopo
aver
assunto
sostanze
stupefacenti
o
psicotrope
provoca
un
incidente
stradale,
le pene
di cui
al comma
1 sono
raddoppiate
ed e'
disposto
il fermo
amministrativo
del
veicolo
per
novanta
giorni
ai sensi
del capo
I,
sezione
II, del
titolo
VI,
salvo
che il
veicolo
appartenga
a
persona
estranea
al
reato.
E' fatta
salva in
ogni
caso
l'applicazione
delle
sanzioni
accessorie
previste
dagli
articoli
222 e
223.
1-ter.
Competente
a
giudicare
dei
reati di
cui al
presente
articolo
e' il
tribunale
in
composizione
monocratica.
Si
applicano
le
disposizioni
dell'art.
186,
comma
2-quater.";
b)
dopo il
comma 5
e'
inserito
il
seguente:
"5-bis.
Qualora
l'esito
degli
accertamenti
di cui
ai commi
3, 4 e 5
non sia
immediatamente
disponibile
e gli
accertamenti
di cui
al comma
2
abbiano
dato
esito
positivo,
se
ricorrono
fondati
motivi
per
ritenere
che il
conducente
si trovi
in stato
di
alterazione
psico-fisica
dopo
l'assunzione
di
sostanze
stupefacenti
o
psicotrope,
gli
organi
di
polizia
stradale
possono
disporre
il
ritiro
della
patente
di guida
fino
all'esito
degli
accertamenti
e,
comunque,
per un
periodo
non
superiore
a dieci
giorni.
Si
applicano
le
disposizioni
dell'art.
216 in
quanto
compatibili.
La
patente
ritirata
e'
depositata
presso
l'ufficio
o il
comando
da cui
dipende
l'organo
accertatore.";
c)
il comma
7 e'
abrogato;
d)
il comma
8 e'
sostituito
dal
seguente:
"8.
Salvo
che il
fatto
costituisca
reato,
in caso
di
rifiuto
dell'accertamento
di cui
ai commi
2, 3 o
4, il
conducente
e'
soggetto
alle
sanzioni
di cui
all'art.
186,
comma 7.
Con
l'ordinanza
con la
quale e'
disposta
la
sospensione
della
patente,
il
prefetto
ordina
che il
conducente
si
sottoponga
a visita
medica
ai sensi
dell'art.
119".
Riferimenti
normativi:
- Si
rimanda
al
testo
dell'articolo
186
del
nuovo
Codice
della
Strada
(D.lgs.
30
aprile
1992,
n.
285),
come
modificato
dalla
presente
legge.
- Si
rimanda
al
testo
dell'articolo
187
del
nuovo
Codice
della
Strada
(D.lgs.
30
aprile
1992,
n.
285),
come
modificato
dalla
presente
legge.
Art.
6
Nuove
norme
volte a
promuovere
la
consapevolezza
dei
rischi
di
incidente
stradale
in caso
di guida
in stato
di
ebbrezza.
1. All'art.
230,
comma 1
del
decreto
legislativo
30
aprile
1992, n.
285, e
successive
modificazioni,
dopo le
parole:
"e delle
regole
di
comportamento
degli
utenti"
sono
aggiunte,
in fine,
le
seguenti:",
con
particolare
riferimento
all'informazione
sui
rischi
conseguenti
all'assunzione
di
sostanze
psicotrope,
stupefacenti
e di
bevande
alcoliche".
2. Tutti
i
titolari
e i
gestori
di
locali
ove si
svolgono,
con
qualsiasi
modalità
e in
qualsiasi
orario,
spettacoli
o altre
forme di
intrattenimento,
congiuntamente
all'attività
di
vendita
e di
somministrazione
di
bevande
alcoliche,
devono
interrompere
la
somministrazione
di
bevande
alcoliche
dopo le
ore 2
della
notte ed
assicurarsi
che
all'uscita
del
locale
sia
possibile
effettuare,
in
maniera
volontaria
da parte
dei
clienti,
una
rilevazione
del
tasso
alcolemico;
inoltre
devono
esporre
all'entrata,
all'interno
e
all'uscita
dei
locali
apposite
tabelle
che
riproducano:
a) la
descrizione
dei
sintomi
correlati
ai
diversi
livelli
di
concentrazione
alcolemica
nell'aria
alveolare
espirata;
b) le
quantità,
espresse
in
centimetri
cubici,
delle
bevande
alcoliche
più
comuni
che
determinano
il
superamento
del
tasso
alcolemico
per la
guida in
stato di
ebbrezza,
pari a
0,5
grammi
per
litro,
da
determinare
anche
sulla
base del
peso
corporeo.
3. L'inosservanza
delle
disposizioni
di cui
al comma
2
comporta
la
sanzione
di
chiusura
del
locale
da sette
fino a
trenta
giorni,
secondo
la
valutazione
dell'autorità
competente.
4. Entro
tre mesi
dalla
data di
entrata
in
vigore
del
presente
decreto,
il
Ministro
della
salute,
con
proprio
decreto,
stabilisce
i
contenuti
delle
tabelle
di cui
al comma
2.
Riferimenti
normativi:
- Si
rimanda
al
testo
dell'articolo
230
del
nuovo
Codice
della
Strada
(D.lgs.
30
aprile
1992,
n.
285),
come
modificato
dalla
presente
legge.
Art.
6-bis
Fondo
contro
l'incidentalità
notturna
1. E'
istituito
presso
la
Presidenza
del
Consiglio
dei
Ministri
il Fondo
contro
l'incidentalità
notturna.
2. Chiunque,
dopo le
ore 20 e
prima
delle
ore 7,
viola
gli
articoli
141,
142,
commi 8
e 9, 186
e 187
del
decreto
legislativo
30
aprile
1992, n.
285, e
successive
modificazioni,
e'
punito
con la
sanzione
amministrativa
aggiuntiva
di euro
200 che
vengono
destinati
al Fondo
contro
l'incidentalità
notturna.
3. Le
risorse
del
Fondo di
cui al
comma 1
devono
essere
usate
per le
attività
di
contrasto
dell'incidentalità
notturna.
4. Entro
tre mesi
dalla
data di
entrata
in
vigore
della
legge di
conversione
del
presente
decreto,
il
Ministro
dell'economia
e delle
finanze,
con
decreto
adottato
di
concerto
con il
Ministro
dell'interno
e con il
Ministro
dei
trasporti,
emana il
regolamento
per
l'attuazione
del
presente
articolo.
5. Per
il
finanziamento
iniziale
del
Fondo di
cui al
comma 1
e'
autorizzata
la spesa
di
500.000
euro per
ciascuno
degli
anni
2007,
2008 e
2009. Al
relativo
onere si
provvede
mediante
corrispondente
riduzione
dell'autorizzazione
di spesa
di cui
all'art.
1, comma
1036,
della
legge 27
dicembre
2006, n.
296.
Riferimenti
normativi:
- Si
rimanda
al
testo
dell'articolo
141
del
nuovo
Codice
della
Strada
(D.lgs.
30
aprile
1992,
n.
285),
come
modificato
dalla
presente
legge.
-
Per
il
testo
dei
commi
8 e
9
dell'art.
142
del
citato
decreto
legislativo
n.
285
del
1992
si
vedano
i
riferimenti
all'art.
3.
-
Per
il
testo
degli
articoli
186
e
187
del
citato
decreto
legislativo
n.
285
del
1992
si
vedano
i
riferimenti
normativi
all'art.
5.
- Il
testo
del
comma
1036,
dell'art.
1
della
legge
27
dicembre
2006,
recante
"Disposizioni
per
la
formazione
del
bilancio
annuale
e
pluriennale
dello
Stato
(legge
finanziaria
2007)",
pubblicata
nella
Gazzetta
Ufficiale
27
dicembre
2006,
n.
299,
supplemento
ordinario,
e'
il
seguente:
"1036.
Al
fine
di
consolidare
ed
accrescere
l'attività
del
Ministero
dei
trasporti
per
la
prevenzione
in
materia
di
circolazione
ed
antinfortunistica
stradale,
e'
autorizzata
la
spesa
di
15
milioni
di
euro
per
ciascuno
degli
anni
2007,
2008
e
2009,
finalizzata
alla
realizzazione
di
azioni
volte
a
diffondere
i
valori
della
sicurezza
stradale
e ad
assicurare
una
adeguata
informazione
agli
utenti,
ad
aggiornare
le
conoscenze
e le
capacità
dei
conducenti,
a
rafforzare
i
controlli
su
strada
anche
attraverso
l'implementazione
di
idonee
attrezzature
tecniche,
a
migliorare
gli
standard
di
sicurezza
dei
veicoli.".
Art.
6-ter
Destinazione
delle
maggiori
entrate
derivanti
dall'incremento
delle
sanzioni
amministrative
pecuniarie
1. Le
maggiori
entrate
derivanti
dall'incremento
delle
sanzioni
amministrative
pecuniarie
disposto
dal
presente
decreto
sono
destinate
al
finanziamento
di corsi
volti
all'educazione
stradale
nelle
scuole
di ogni
ordine e
grado.
2. Con
decreto
del
Ministro
dell'economia
e delle
finanze,
di
concerto
con il
Ministro
dei
trasporti
e con il
Ministro
della
pubblica
istruzione,
da
adottare
entro
quattro
mesi
dall'entrata
in
vigore
della
legge di
conversione
del
presente
decreto,
si
provvede
all'attuazione
del
presente
articolo
disciplinando,
agli
effetti
della
definizione
dei
programmi
e delle
relative
attività
di
formazione
e di
supporto
didattico,
le
modalità
di
collaborazione
di enti
ed
organismi
con
qualificata
esperienza
e
competenza
nel
settore.
Art.
7
Norme di
coordinamento
1. Le
disposizioni
del
presente
decreto
che
sostituiscono
sanzioni
penali
con
sanzioni
amministrative
si
applicano
anche
alle
violazioni
commesse
anteriormente
alla
data di
entrata
in
vigore,
purché
il
procedimento
penale
non sia
stato
definito
con
sentenza
o
decreto
penale
irrevocabili.
Art.
8
Entrata
in
vigore
1. Il
presente
decreto
entra in
vigore
il
giorno
stesso
della
sua
pubblicazione
nella
Gazzetta
Ufficiale
della
Repubblica
italiana
e sarà
presentato
alle
Camere
per la
conversione
in
legge.