1. E'
obbligo del conducente regolare
la velocità del veicolo in modo
che, avuto riguardo alle
caratteristiche, allo stato ed
al carico del veicolo stesso,
alle caratteristiche e alle
condizioni della strada e del
traffico e ad ogni altra
circostanza di qualsiasi natura,
sia evitato ogni pericolo per la
sicurezza delle persone e delle
cose ed ogni altra causa di
disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve
sempre conservare il controllo
del proprio veicolo ed essere in
grado di compiere tutte le
manovre necessarie in condizione
di sicurezza, specialmente
l'arresto tempestivo del veicolo
entro i limiti del suo campo di
visibilità e dinanzi a qualsiasi
ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il
conducente deve regolare la
velocità nei tratti di strada a
visibilità limitata, nelle
curve, in prossimità delle
intersezioni e delle scuole o di
altri luoghi frequentati da
fanciulli indicati dagli
appositi segnali, nelle forti
discese, nei passaggi stretti o
ingombrati, nelle ore notturne,
nei casi di insufficiente
visibilità per condizioni
atmosferiche o per altre cause,
nell'attraversamento degli
abitati o comunque nei tratti di
strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve,
altresì, ridurre la velocità e,
occorrendo, anche fermarsi
quando riesce malagevole
l'incrocio con altri veicoli, in
prossimità degli attraversamenti
pedonali e, in ogni caso, quando
i pedoni che si trovino sul
percorso tardino a scansarsi o
diano segni di incertezza e
quando, al suo avvicinarsi, gli
animali che si trovino sulla
strada diano segni di spavento.
5. Il conducente non deve
gareggiare in velocità.
6. Il conducente non deve
circolare a velocità talmente
ridotta da costituire intralcio
o pericolo per il normale flusso
della circolazione.
7. All'osservanza delle
disposizioni del presente
articolo e' tenuto anche il
conducente di animali da tiro,
da soma e da sella.
8. Chiunque viola le
disposizioni del comma 3 e'
soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di
una somma da euro 74 a euro 296.
Toglie
5 Punti .
9. Salvo quanto previsto
dagli articoli 9-bis e 9-ter,
chiunque viola la disposizione
del comma 5 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro
148 a euro 594.
Toglie
10 Punti .
10. Se si tratta di
violazioni commesse dal
conducente di cui al comma 7 la
sanzione amministrativa e' del
pagamento di una somma da euro
22 a euro 88.
11. Chiunque viola le
altre disposizioni del presente
articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro
36 a euro 148.
___________________________________________