1. Ai
fini
della
sicurezza
della
circolazione
e della
tutela
della
vita
umana la
velocità
massima
non può
superare
i 130
km/h per
le
autostrade,
i 110
km/h per
le
strade
extraurbane
principali,
i 90
km/h per
le
strade
extraurbane
secondarie
e per le
strade
extraurbane
locali,
ed i 50
km/h per
le
strade
nei
centri
abitati,
con la
possibilità
di
elevare
tale
limite
fino ad
un
massimo
di 70
km/h per
le
strade
urbane
le cui
caratteristiche
costruttive
e
funzionali
lo
consentano,
previa
installazione
degli
appositi
segnali.
Sulle
autostrade
a tre
corsie
più
corsia
di
emergenza
per ogni
senso di
marcia,
gli enti
proprietari
o
concessionari
possono
elevare
il
limite
massimo
di
velocità
fino a
150 km/h
sulla
base
delle
caratteristiche
progettuali
ed
effettive
del
tracciato,
previa
installazione
degli
appositi
segnali,
sempre
che lo
consentano
l'intensità
del
traffico,
le
condizioni
atmosferiche
prevalenti
ed i
dati di
incidentalità
dell'ultimo
quinquennio.
In caso
di
precipitazioni
atmosferiche
di
qualsiasi
natura,
la
velocità
massima
non può
superare
i 110
km/h per
le
autostrade
ed i 90
km/h per
le
strade
extraurbane
principali.
2. Entro
i limiti
massimi
suddetti,
gli enti
proprietari
della
strada
possono
fissare,
provvedendo
anche
alla
relativa
segnalazione,
limiti
di
velocità
minimi e
limiti
di
velocità
massimi,
diversi
da
quelli
fissati
al comma
1, in
determinate
strade e
tratti
di
strada
quando
l'applicazione
al caso
concreto
dei
criteri
indicati
nel
comma 1
renda
opportuna
la
determinazione
di
limiti
diversi,
seguendo
le
direttive
che
saranno
impartite
dal
Ministro
delle
infrastrutture
e dei
trasporti.
Gli enti
proprietari
della
strada
hanno
l'obbligo
di
adeguare
tempestivamente
i limiti
di
velocità
al venir
meno
delle
cause
che
hanno
indotto
a
disporre
limiti
particolari.
Il
Ministro
delle
infrastrutture
e dei
trasporti
può
modificare
i
provvedimenti
presi
dagli
enti
proprietari
della
strada,
quando
siano
contrari
alle
proprie
direttive
e
comunque
contrastanti
con i
criteri
di cui
al comma
1. Lo
stesso
Ministro
può
anche
disporre
l'imposizione
di
limiti,
ove non
vi abbia
provveduto
l'ente
proprietario;
in caso
di
mancato
adempimento,
il
Ministro
delle
infrastrutture
e dei
trasporti
può
procedere
direttamente
alla
esecuzione
delle
opere
necessarie,
con
diritto
di
rivalsa
nei
confronti
dell'ente
proprietario.
3. Le
seguenti
categorie
di
veicoli
non
possono
superare
le
velocità
sotto
indicate:
a)
ciclomotori:
45 km/h;
b)
autoveicoli
o
motoveicoli
utilizzati
per il
trasporto
delle
merci
pericolose
rientranti
nella
classe 1
figurante
in
allegato
all'accordo
di cui
all'art.
168,
comma 1,
quando
viaggiano
carichi:
50 km/h
fuori
dei
centri
abitati;
30 km/h
nei
centri
abitati;
c)
macchine
agricole
e
macchine
operatrici
: 40
km/h se
montati
su
pneumatici
o su
altri
sistemi
equipollenti;
15 km/h
in tutti
gli
altri
casi;
d)
quadricicli
: 80
km/h
fuori
dei
centri
abitati;
e)
treni
costituiti
da un
autoveicolo
e da un
rimorchio
di cui
alle
lettere
h), i) e
l)
dell'art.
54,
comma 1
: 70
km/h
fuori
dei
centri
abitati;
80 km/h
sulle
autostrade;
f)
autobus
e
filobus
di massa
complessiva
a pieno
carico
superiore
a 8 t :
80 km/h
fuori
dei
centri
abitati;
100 km/h
sulle
autostrade;
g)
autoveicoli
destinati
al
trasporto
di cose
o ad
altri
usi, di
massa
complessiva
a pieno
carico
superiore
a 3,5 t
e fino a
12 t :
80 km/h
fuori
dei
centri
abitati;
100 km/h
sulle
autostrade;
h)
autoveicoli
destinati
al
trasporto
di cose
o ad
altri
usi, di
massa
complessiva
a pieno
carico
superiore
a 12 t :
70 km/h
fuori
dei
centri
abitati;
80 km/h
sulle
autostrade;
i)
autocarri
di massa
complessiva
a pieno
carico
superiore
a 5 t se
adoperati
per il
trasporto
di
persone
ai sensi
dell'art.
82,
comma 6
: 70
km/h
fuori
dei
centri
abitati;
80 km/h
sulle
autostrade;
l)
mezzi
d'opera
quando
viaggiano
a pieno
carico :
40 km/h
nei
centri
abitati;
60 km/h
fuori
dei
centri
abitati.
4. Nella
parte
posteriore
dei
veicoli
di cui
al comma
3, ad
eccezione
di
quelli
di cui
alle
lettere
a) e b),
devono
essere
indicate
le
velocità
massime
consentite.
Qualora
si
tratti
di
complessi
di
veicoli,
l'indicazione
del
limite
va
riportata
sui
rimorchi
ovvero
sui
semirimorchi.
Sono
comunque
esclusi
da tale
obbligo
gli
autoveicoli
militari
ricompresi
nelle
lettere
c), g),
h) ed i)
del
comma 3,
quando
siano in
dotazione
alle
Forze
armate,
ovvero
ai Corpi
ed
organismi
indicati
nell'art.
138,
comma
11.
5. In
tutti i
casi nei
quali
sono
fissati
limiti
di
velocità
restano
fermi
gli
obblighi
stabiliti
dall'art.
141.
6. Per
la
determinazione
dell'osservanza
dei
limiti
di
velocità
sono
considerate
fonti di
prova le
risultanze
di
apparecchiature
debitamente
omologate,
anche
per il
calcolo
della
velocità
media di
percorrenza
su
tratti
determinati,
nonché
le
registrazioni
del
cronotachigrafo
e i
documenti
relativi
ai
percorsi
autostradali,
come
precisato
dal
regolamento.
6-bis. Le
postazioni
di
controllo
sulla
rete
stradale
per il
rilevamento
della
velocità
devono
essere
preventivamente
segnalate
e ben
visibili,
ricorrendo
all'impiego
di
cartelli
o di
dispositivi
di
segnalazione
luminosi,
conformemente
alle
norme
stabilite
nel
regolamento
di
esecuzione
del
presente
codice.
Le
modalità
di
impiego
sono
stabilite
con
decreto
del
Ministro
dei
trasporti,
di
concerto
con il
Ministro
dell'interno.
7. Chiunque
non
osserva
i limiti
minimi
di
velocità,
ovvero
supera i
limiti
massimi
di
velocità
di non
oltre 10
km/h, e'
soggetto
alla
sanzione
amministrativa
del
pagamento
di una
somma da
euro 36
a euro
148.
8. Chiunque
supera
di oltre
10 km/h
e di non
oltre 40
km/h i
limiti
massimi
di
velocità
e'
soggetto
alla
sanzione
amministrativa
del
pagamento
di una
somma da
euro 148
a euro
594.
Toglie 5
Punti .
9. Chiunque
supera
di oltre
40 km/h
ma di
non
oltre 60
km/h i
limiti
massimi
di
velocità
è
soggetto
alla
sanzione
amministrativa
del
pagamento
di una
somma da
euro
370,00 a
euro
1.458,00.
Dalla
violazione
consegue
la
sanzione
amministrativa
accessoria
della
sospensione
della
patente
di guida
da uno a
tre mesi
con il
provvedimento
di
inibizione
alla
guida
del
veicolo,
nella
fascia
oraria
che va
dalle
ore 22
alle ore
7 del
mattino,
per i
tre mesi
successivi
alla
restituzione
della
patente
di
guida.
Il
provvedimento
e'
annotato
nell'anagrafe
nazionale
degli
abilitati
alla
guida,
di cui
agli
articoli
225 e
226 del
presente
codice.
Toglie
10 Punti
.
9-bis. Chiunque
supera
di oltre
60 km/h
i limiti
massimi
di
velocità
è
soggetto
alla
sanzione
amministrativa
del
pagamento
di una
somma da
euro 500
a euro
2.000.
Dalla
violazione
consegue
la
sanzione
amministrativa
accessoria
della
sospensione
della
patente
di guida
da sei a
dodici
mesi, ai
sensi
delle
norme di
cui al
capo I,
sezione
II, del
titolo
VI.
Toglie
10 Punti
.
10. Chiunque
viola le
disposizioni
di cui
al comma
4 e'
soggetto
alla
sanzione
amministrativa
del
pagamento
di una
somma da
euro 22
a euro
88.
11. Se
le
violazioni
di cui
ai commi
7, 8, 9
e 9-bis
sono
commesse
alla
guida di
uno dei
veicoli
indicati
al comma
3,
lettere
b), e),
f), g),
h), i) e
l) le
sanzioni
amministrative
pecuniarie
e quelle
accessorie
ivi
previste
sono
raddoppiate.
L'eccesso
di
velocità
oltre il
limite
al quale
e'
tarato
il
limitatore
di
velocità
di cui
all'art.
179
comporta,
nei
veicoli
obbligati
a
montare
tale
apparecchio,
l'applicazione
delle
sanzioni
amministrative
pecuniarie
previste
dai
commi
2-bis e
3 del
medesimo
art.
179, per
il caso
di
limitatore
non
funzionante
o
alterato.
E'
sempre
disposto
l'accompagnamento
del
mezzo
presso
un'officina
autorizzata,
per i
fini di
cui al
comma
6-bis
del
citato
art.
179.
12. Quando
il
titolare
di una
patente
di guida
sia
incorso,
in un
periodo
di due
anni, in
una
ulteriore
violazione
del
comma 9,
la
sanzione
amministrativa
accessoria
e' della
sospensione
della
patente
da otto
a
diciotto
mesi, ai
sensi
delle
norme di
cui al
capo I,
sezione
II, del
titolo
VI.
Quando
il
titolare
di una
patente
di guida
sia
incorso,
in un
periodo
di due
anni, in
una
ulteriore
violazione
del
comma
9-bis,
la
sanzione
amministrativa
accessoria
e' la
revoca
della
patente,
ai sensi
delle
norme di
cui al
capo I,
sezione
II, del
titolo
VI.