1. Durante
la marcia, ai conducenti e agli
eventuali passeggeri di
ciclomotori e motoveicoli è
fatto obbligo di indossare e di
tenere regolarmente allacciato
un casco protettivo conforme ai
tipi omologati, secondo la
normativa stabilita dal
Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
1-bis. Sono
esenti dall'obbligo di cui al
comma 1 i conducenti e i
passeggeri:
a) di
ciclomotori e motoveicoli a tre
o a quattro ruote dotati di
carrozzeria chiusa;
b) di
ciclomotori e motocicli a due o
a tre ruote dotati di cellula di
sicurezza a prova di crash,
nonché di sistemi di ritenuta e
di dispositivi atti a garantire
l'utilizzo del veicolo in
condizioni di sicurezza, secondo
le disposizioni del regolamento.
2. Chiunque
viola le presenti norme è
soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di
una somma da euro 70 a euro 285.
Quando il mancato uso del casco
riguarda un minore trasportato,
della violazione risponde il
conducente. (2)
3. Alla
sanzione pecuniaria
amministrativa prevista dal
comma 2 consegue il fermo
amministrativo del veicolo per
sessanta giorni ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo
VI. Quando, nel corso di un
biennio, con un ciclomotore o un
motociclo sia stata commessa,
per almeno due volte, una delle
violazioni previste dal comma 1,
il fermo del veicolo è disposto
per novanta giorni. La custodia
del veicolo è affidata al
proprietario dello stesso. (3)
4. Chiunque
importa o produce per la
commercializzazione sul
territorio nazionale e chi
commercializza caschi protettivi
per motocicli, motocarrozzette o
ciclomotori di tipo non
omologato è soggetto alla
sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro
742 a euro 2.970. (2)
5. I
caschi di cui al comma 4,
ancorché utilizzati, sono
soggetti al sequestro ed alla
relativa confisca, ai sensi
delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI
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