1. Il
conducente
ed i
passeggeri
dei
veicoli
delle
categorie
M1, N1,
N2 ed
N3, di
cui
all'articolo
47,
comma 2,
muniti
di
cintura
di
sicurezza,
hanno
l'obbligo
di
utilizzarle
in
qualsiasi
situazione
di
marcia.
I
bambini
di
statura
inferiore
a 1,50 m
devono
essere
assicurati
al
sedile
con un
sistema
di
ritenuta
per
bambini,
adeguato
al loro
peso, di
tipo
omologato
secondo
le
normative
stabilite
dal
Ministero
delle
infrastrutture
e dei
trasporti,
conformemente
ai
regolamenti
della
Commissione
economica
per
l'Europa
delle
Nazioni
Unite o
alle
equivalenti
direttive
comunitarie.
2. Il
conducente
del
veicolo
è tenuto
ad
assicurarsi
della
persistente
efficienza
dei
dispositivi
di cui
al comma
1.
3. Sui
veicoli
delle
categorie
M1, N1,
N2 ed N3
sprovvisti
di
sistemi
di
ritenuta:
a)
i
bambini
di età
fino a
tre anni
non
possono
viaggiare;
b)
i
bambini
di età
superiore
ai tre
anni
possono
occupare
un
sedile
anteriore
solo se
la loro
statura
supera
1,50 m.
4. I
bambini
di
statura
non
superiore
a 1,50
m,
quando
viaggiano
negli
autoveicoli
per il
trasporto
di
persone
in
servizio
pubblico
di
piazza o
negli
autoveicoli
adibiti
al
noleggio
con
conducente,
possono
non
essere
assicurati
al
sedile
con un
sistema
di
ritenuta
per
bambini,
a
condizione
che non
occupino
un
sedile
anteriore
e siano
accompagnati
da
almeno
un
passeggero
di età
non
inferiore
ad anni
sedici.
5. I
bambini
non
possono
essere
trasportati
utilizzando
un
seggiolino
di
sicurezza
rivolto
all'indietro
su un
sedile
passeggeri
protetto
da
airbag
frontale,
a meno
che l'airbag
medesimo
non sia
stato
disattivato
anche in
maniera
automatica
adeguata.
6. Tutti
gli
occupanti,
di età
superiore
a tre
anni,
dei
veicoli
in
circolazione
delle
categorie
M2 ed M3
devono
utilizzare,
quando
sono
seduti,
i
sistemi
di
sicurezza
di cui i
veicoli
stessi
sono
provvisti.
I
bambini
devono
essere
assicurati
con
sistemi
di
ritenuta
per
bambini,
eventualmente
presenti
sui
veicoli
delle
categorie
M2 ed
M3, solo
se di
tipo
omologato
secondo
quanto
previsto
al comma
1.
7. I
passeggeri
dei
veicoli
delle
categorie
M2 ed M3
devono
essere
informati
dell'obbligo
di
utilizzare
le
cinture
di
sicurezza,
quando
sono
seduti
ed il
veicolo
è in
movimento,
mediante
cartelli
o
pittogrammi,
conformi
al
modello
figurante
nell'allegato
alla
direttiva
2003/20/CE,
apposti
in modo
ben
visibile
su ogni
sedile.
Inoltre,
la
suddetta
informazione
può
essere
fornita
dal
conducente,
dal
bigliettaio,
dalla
persona
designata
come
capogruppo
o
mediante
sistemi
audiovisivi
quale il
video.
8. Sono
esentati
dall'obbligo
di uso
delle
cinture
di
sicurezza
e dei
sistemi
di
ritenuta
per
bambini:
a)
gli
appartenenti
alle
forze di
polizia
e ai
corpi di
polizia
municipale
e
provinciale
nell'espletamento
di un
servizio
di
emergenza;
b)
i
conducenti
e gli
addetti
dei
veicoli
del
servizio
antincendio
e
sanitario
in caso
di
intervento
di
emergenza;
c)
gli
appartenenti
ai
servizi
di
vigilanza
privati
regolarmente
riconosciuti
che
effettuano
scorte;
d)
gli
istruttori
di guida
quando
esplicano
le
funzioni
previste
dall'articolo
122,
comma 2;
e)
le
persone
che
risultino,
sulla
base di
certificazione
rilasciata
dalla
unità
sanitaria
locale o
dalle
competenti
autorità
di altro
Stato
membro
delle
Comunità
europee,
affette
da
patologie
particolari
o che
presentino
condizioni
fisiche
che
costituiscono
controindicazione
specifica
all'uso
dei
dispositivi
di
ritenuta.
Tale
certificazione
deve
indicare
la
durata
di
validità,
deve
recare
il
simbolo
previsto
nell'articolo
5 della
direttiva
91/671/CEE
e deve
essere
esibita
su
richiesta
degli
organi
di
polizia
di cui
all'articolo
12;
f)
le donne
in stato
di
gravidanza
sulla
base
della
certificazione
rilasciata
dal
ginecologo
curante
che
comprovi
condizioni
di
rischio
particolari
conseguenti
all'uso
delle
cinture
di
sicurezza;
g)
i
passeggeri
dei
veicoli
M2 ed M3
autorizzati
al
trasporto
di
passeggeri
in piedi
ed
adibiti
al
trasporto
locale e
che
circolano
in zona
urbana;
h)
gli
appartenenti
alle
forze
armate
nell'espletamento
di
attività
istituzionali
nelle
situazioni
di
emergenza.
9. Fino
all'8
maggio
2009,
sono
esentati
dall'obbligo
di cui
al comma
1 i
bambini
di età
inferiore
ad anni
dieci
trasportati
in
soprannumero
sui
posti
posteriori
delle
autovetture
e degli
autoveicoli
adibiti
al
trasporto
promiscuo
di
persone
e cose,
di cui
dell'articolo
169,
comma 5,
a
condizione
che
siano
accompagnati
da
almeno
un
passeggero
di età
non
inferiore
ad anni
sedici.
10. Chiunque
non fa
uso dei
dispositivi
di
ritenuta,
cioè
delle
cinture
di
sicurezza
e dei
sistemi
di
ritenuta
per
bambini,
è
soggetto
alla
sanzione
amministrativa
del
pagamento
di una
somma da
70 euro
a 285
euro.
Quando
il
mancato
uso
riguarda
il
minore,
della
violazione
risponde
il
conducente
ovvero,
se
presente
sul
veicolo
al
momento
del
fatto,
chi è
tenuto
alla
sorveglianza
del
minore
stesso.
Quando
il
conducente
sia
incorso,
in un
periodo
di due
anni, in
una
delle
violazioni
di cui
al
presente
comma
per
almeno
due
volte,
all'ultima
infrazione
consegue
la
sanzione
amministrativa
accessoria
della
sospensione
della
patente
da
quindici
giorni a
due
mesi, ai
sensi
del capo
I,
sezione
II, del
titolo
VI. (2)
Toglie 5
Punti .
11. Chiunque,
pur
facendo
uso dei
dispositivi
di
ritenuta,
ne
altera
od
ostacola
il
normale
funzionamento
degli
stessi è
soggetto
alla
sanzione
amministrativa
del
pagamento
di una
somma da
35 euro
a 143
euro.
(2)
Toglie 5
Punti .
12. Chiunque
importa
o
produce
per la
commercializzazione
sul
territorio
nazionale
e chi
commercializza
dispositivi
di
ritenuta
di tipo
non
omologato
è
soggetto
alla
sanzione
amministrativa
del
pagamento
di una
somma da
742 euro
a 2.970
euro.
(2)
13. I
dispositivi
di
ritenuta
di cui
al comma
12,
ancorchè
installati
sui
veicoli,
sono
soggetti
al
sequestro
ed alla
relativa
confisca,
ai sensi
delle
norme di
cui al
capo I,
sezione
II, del
titolo
VI.