1. Il titolare di patente
di guida, al quale in sede di
rilascio o rinnovo della patente
stessa sia stato prescritto di
integrare le proprie deficienze
organiche e minorazioni
anatomiche o funzionali per
mezzo di lenti o di determinati
apparecchi, ha l'obbligo di
usarli durante la guida.
2. E' vietato al
conducente di far uso durante la
marcia di apparecchi
radiotelefonici ovvero di usare
cuffie sonore, fatta eccezione
per i conducenti dei veicoli
delle Forze armate e dei Corpi
di cui all'art. 138, comma 11, e
di polizia, nonché per i
conducenti dei veicoli adibiti
ai servizi delle strade, delle
autostrade ed al trasporto di
persone in conto terzi. E'
consentito l'uso di apparecchi a
viva voce o dotati di auricolare
purché il conducente abbia
adeguata capacità uditiva ad
entrambe le orecchie che non
richiedono per il loro
funzionamento l'uso delle mani.
3. Chiunque viola le
disposizioni di cui al comma 1
e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di
una somma da euro 70,00 a euro
285,00.
Toglie 5
Punti .
3-bis. Chiunque viola le
disposizioni di cui al comma 2
e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di
una somma da euro 148,00 a euro
594,00. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della
sospensione della patente di
guida da uno a tre mesi, qualora
lo stesso soggetto compia
un'ulteriore violazione nel
corso di un biennio.
Toglie 5
Punti .
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