1. La
durata
della
guida
degli
autoveicoli
adibiti
al
trasporto
di
persone
e di
cose, e
i
relativi
controlli,
sono
disciplinati
dalle
norme
previste
dal
regolamento
CEE n.
3820/85.
2. Gli
estratti
del
registro
e le
copie
dell'orario
di
servizio
di cui
all'art.
14 del
regolamento
CEE n.
3820/85
debbono
essere
esibiti,
per il
controllo,
al
personale
cui sono
stati
affidati
i
servizi
di
polizia
stradale
ai sensi
dell'art.
12 del
presente
codice.
3. I
registri
di
servizio
di cui
all'art.
14 del
suddetto
regolamento,
conservati
dall'impresa,
debbono
essere
esibiti,
per il
controllo,
ai
funzionari
del
Dipartimento
per i
trasporti
terrestri
e
dell'Ispettorato
del
lavoro.
4. Il
conducente
che
supera i
periodi
di guida
prescritti
o non
osservi
periodi
di pausa
entro i
limiti
stabiliti
dal
regolamento
CEE n.
3820/85
è
soggetto
alla
sanzione
amministrativa
del
pagamento
di una
somma da
euro 143
a euro
570. (2)
Toglie 2
Punti .
5. Il
conducente
che non
osserva
i
periodi
di
riposo
prescritti
ovvero è
sprovvisto
dell'estratto
del
registro
di
servizio
o della
copia
dell'orario
di
servizio
di cui
al
medesimo
regolamento
CEE n.
3820/85
è
soggetto
alla
sanzione
amministrativa
del
pagamento
di una
somma da
euro 143
a euro
570. (2)
Toglie 2
Punti .
6. Gli
altri
membri
dell'equipaggio
che non
osservano
le
prescrizioni
previste
nel
comma 5
sono
soggetti
alla
sanzione
amministrativa
del
pagamento
di una
somma da
euro 22
a euro
88. (2)
7. Chiunque
non ha
con sé o
tiene in
modo
incompleto
o
alterato
l'estratto
del
registro
di
servizio
o copia
dell'orario
di
servizio
è
soggetto
alla
sanzione
amministrativa
del
pagamento
di una
somma da
euro 22
a euro
88,
salva
l'applicazione
delle
sanzioni
previste
dalla
legge
penale,
ove il
fatto
costituisca
reato.
(2)
7-bis. Nei
casi
previsti
dai
commi 4,
5 e 6
l'organo
accertatore,
oltre
all'applicazione
delle
sanzioni
amministrative
pecuniarie,
intima
al
conducente
del
veicolo
di non
proseguire
il
viaggio
se non
dopo
avere
effettuato
i
prescritti
periodi
di pausa
o di
riposo e
dispone
che, con
tutte le
cautele,
il
veicolo
sia
condotto
in luogo
idoneo
per la
sosta
ove
dovrà
permanere
per il
periodo
necessario.
Della
intimazione
è fatta
menzione
nel
verbale
di
contestazione
delle
violazioni
accertate
e nello
stesso
viene
altresì
indicata
l'ora
alla
quale il
conducente
può
riprendere
la
circolazione.
Chiunque
circola
durante
il
periodo
in cui è
stato
intimato
di non
proseguire
il
viaggio
è punito
con la
sanzione
amministrativa
del
pagamento
di una
somma da
euro
1.685 a
euro
6.741,
nonché
con il
ritiro
immediato
della
carta di
circolazione
e della
patente
di
guida.
Trascorso
il
necessario
periodo
di
riposo,
la
restituzione
dei
documenti
ritirati
deve
essere
richiesta
al
comando
da cui
dipende
l'organo
accertatore
o ad
altro
ufficio
indicato
dall'organo
stesso,
che vi
provvede
dopo la
constatazione
che il
viaggio
può
essere
ripreso
nel
rispetto
delle
condizioni
richieste
dal
presente
articolo.
(2)
Toglie 1
Punti .
8. Per
le
violazioni
delle
norme di
cui al
presente
articolo
l'impresa,
da cui
dipende
il
lavoratore
al quale
la
violazione
si
riferisce,
è
obbligata
in
solido
con
l'autore
della
violazione
al
pagamento
della
somma da
questi
dovuta.
9. L'impresa
che,
nell'esecuzione
dei
trasporti,
non
osserva
le
disposizioni
contenute
nel
regolamento
CEE n.
3820/85
e non
tiene i
documenti
prescritti
o li
tiene
scaduti,
incompleti
o
alterati
è
soggetta
alla
sanzione
amministrativa
del
pagamento
di una
somma da
euro 74
a euro
296 per
ciascun
dipendente
cui la
violazione
si
riferisce,
salva
l'applicazione
delle
sanzioni
previste
dalla
legge
penale,
ove il
fatto
costituisca
reato.
(2)
10. Nel
caso di
ripetute
inadempienze,
tenuto
conto
anche
della
loro
entità e
frequenza,
l'impresa
che
effettua
il
trasporto
di
persone
in
servizio
non di
linea o
di cose
incorre
nella
sospensione,
per un
periodo
da uno a
tre
mesi,
del
titolo
abilitativo
al
trasporto
riguardante
il
veicolo
cui le
infrazioni
si
riferiscono,
se, a
seguito
di
diffida
rivoltale
dall'autorità
competente
a
regolarizzare
in un
congruo
termine
la sua
posizione,
non vi
abbia
provveduto.
11. Qualora
l'impresa
di cui
al comma
10,
malgrado
il
provvedimento
adottato
a suo
carico,
continui
a
dimostrare
una
costante
recidività
nel
commettere
infrazioni,
anche
nell'eventuale
esercizio
di altri
servizi
di
trasporto,
incorre
nella
decadenza
o revoca
del
provvedimento
che
l'abilita
al
trasporto
cui le
ripetute
infrazioni
maggiormente
si
riferiscono.
12. Per
le
inadempienze
commesse
dalle
imprese
che
effettuano
trasporto
di
viaggiatori
in
servizio
di linea
si
applicano
le
sanzioni
previste
dalle
disposizioni
vigenti
in
materia.
13. La
sospensione,
la
decadenza
o la
revoca,
di cui
ai commi
precedenti,
sono
disposte
dall'autorità
che ha
rilasciato
il
titolo
che
abilita
al
trasporto.
14. Contro
i
provvedimenti
di
revoca e
di
decadenza
adottati
dai
competenti
uffici
del
Dipartimento
per i
trasporti
terrestri,
ai sensi
del
comma
11, è
ammesso
ricorso
gerarchico
entro
trenta
giorni
al
Ministro
delle
infrastrutture
e dei
trasporti,
il quale
decide
entro
sessanta
giorni.
I
provvedimenti
adottati
da
autorità
diverse
sono
definitivi.