1. Le
norme
del
presente
articolo
e
dell'art.
176 si
applicano
ai
veicoli
ammessi
a
circolare
sulle
autostrade,
sulle
strade
extraurbane
principali
e su
altre
strade,
individuate
con
decreto
del
Ministro
delle
infrastrutture
e dei
trasporti,
su
proposta
dell'ente
proprietario,
e da
indicare
con
apposita
segnaletica
d'inizio
e fine.
2. È
vietata
la
circolazione
dei
seguenti
veicoli
sulle
autostrade
e sulle
strade
di cui
al comma
1:
a)
velocipedi,
ciclomotori,
motocicli
di
cilindrata
inferiore
a 150 cc
se a
motore
termico
e
motocarrozzette
di
cilindrata
inferiore
a 250 cc
se a
motore
termico;
b)
altri
motoveicoli
di massa
a vuoto
fino a
400 kg o
di massa
complessiva
fino a
1300 kg;
c)
veicoli
non
muniti
di
pneumatici;
d)
macchine
agricole
e
macchine
operatrici;
e)
veicoli
con
carico
disordinato
e non
solidamente
assicurato
o
sporgente
oltre i
limiti
consentiti;
f)
veicoli
a tenuta
non
stagna e
con
carico
scoperto,
se
trasportano
materie
suscettibili
di
dispersione;
g)
veicoli
il cui
carico o
dimensioni
superino
i limiti
previsti
dagli
articoli
61 e 62,
ad
eccezione
dei casi
previsti
dall'art.
10;
h)
veicoli
le cui
condizioni
di uso,
equipaggiamento
e
gommatura
possono
costituire
pericolo
per la
circolazione;
i)
veicoli
con
carico
non
opportunamente
sistemato
e
fissato.
3. Le
esclusioni
di cui
al comma
2 non si
applicano
ai
veicoli
appartenenti
agli
enti
proprietari
o
concessionari
dell'autostrada
o da
essi
autorizzati.
L'esclusione
di cui
al comma
2,
lettera
d),
relativamente
alle
macchine
operatrici-gru
come
individuate
dalla
carta di
circolazione,
non si
applica
sulle
strade
extraurbane
principali.
4. Nel
regolamento
sono
fissati
i limiti
minimi
di
velocità
per
l'ammissione
alla
circolazione
sulle
autostrade
e sulle
strade
extraurbane
principali
di
determinate
categorie
di
veicoli.
5. Con
decreto
del
Ministro
delle
infrastrutture
e dei
trasporti,
da
pubblicare
nella
Gazzetta
Ufficiale
della
Repubblica
italiana,
fermi
restando
i poteri
di
ordinanza
degli
enti
proprietari
di cui
all'art.
6,
possono
essere
escluse
dal
transito
su
talune
autostrade,
o tratti
di esse,
anche
altre
determinate
categorie
di
veicoli
o
trasporti,
qualora
le
esigenze
della
circolazione
lo
richiedano.
Ove si
tratti
di
autoveicoli
destinati
a
servizi
pubblici
di
linea,
il
provvedimento
è
adottato
di
concerto
con il
Ministro
delle
infrastrutture
e dei
trasporti
mentre
per
quelli
appartenenti
alle
Forze
armate
il
concerto
è
realizzato
con il
Ministro
della
difesa.
6. È
vietata
la
circolazione
di
pedoni e
animali,
eccezion
fatta
per le
aree di
servizio
e le
aree di
sosta.
In tali
aree gli
animali
possono
circolare
solo se
debitamente
custoditi.
Lungo le
corsie
di
emergenza
è
consentito
il
transito
dei
pedoni
solo per
raggiungere
i punti
per le
richieste
di
soccorso.
7. Sulle
carreggiate,
sulle
rampe,
sugli
svincoli,
sulle
aree di
servizio
o di
parcheggio
e in
ogni
altra
pertinenza
autostradale
è
vietato:
a)
trainare
veicoli
che non
siano
rimorchi;
b)
richiedere
o
concedere
passaggi;
c)
svolgere
attività
commerciali
o di
propaganda
sotto
qualsiasi
forma;
esse
sono
consentite
nelle
aree di
servizio
o di
parcheggio
se
autorizzate
dall'ente
proprietario;
d)
campeggiare,
salvo
che
nelle
aree
all'uopo
destinate
e per il
periodo
stabilito
dall'ente
proprietario
o
concessionario.
8. Nelle
zone
attigue
alle
autostrade
o con
esse
confinanti
è
vietato,
anche a
chi sia
munito
di
licenza
o di
autorizzazione,
svolgere
attività
di
propaganda
sotto
qualsiasi
forma
ovvero
attività
commerciali
con
offerta
di
vendita
agli
utenti
delle
autostrade
stesse.
9. Nelle
aree di
servizio
e di
parcheggio,
nonché
in ogni
altra
pertinenza
autostradale
è
vietato
lasciare
in sosta
il
veicolo
per un
tempo
superiore
alle
ventiquattro
ore, ad
eccezione
che nei
parcheggi
riservati
agli
alberghi
esistenti
nell'àmbito
autostradale
o in
altre
aree
analogamente
attrezzate.
10. Decorso
il
termine
indicato
al comma
9, il
veicolo
può
essere
rimosso
coattivamente;
si
applicano
le
disposizioni
di cui
all'art.
159.
11. Gli
organi
di
polizia
stradale
provvedono
alla
rimozione
dei
veicoli
in sosta
che per
il loro
stato o
per
altro
fondato
motivo
possano
ritenersi
abbandonati,
nonché
al loro
trasporto
in uno
dei
centri
di
raccolta
autorizzati
a norma
dell'art.
15 del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
10
settembre
1982, n.
915 .
Per tali
operazioni
i
predetti
organi
di
polizia
possono
incaricare
l'ente
proprietario.
12. Il
soccorso
stradale
e la
rimozione
dei
veicoli
sono
consentiti
solo
agli
enti e
alle
imprese
autorizzati,
anche
preventivamente,
dall'ente
proprietario.
Sono
esentati
dall'autorizzazione
le Forze
armate e
di
polizia.
13. Chiunque
viola le
disposizioni
del
comma 2,
lettere
e) ed
f), è
soggetto
alla
sanzione
amministrativa
del
pagamento
di una
somma da
euro 370
a euro
1.485.
(2)
Toglie 4
Punti .
14. Chiunque
viola le
disposizioni
del
comma 7,
lettere
a)
( Toglie
2 Punti
),
b) e d),
è
soggetto
alla
sanzione
amministrativa
del
pagamento
di una
somma da
euro 36
a euro
148,
salvo
l'applicazione
delle
norme
della
legge 28
marzo
1991, n.
112. (2)
15. Chiunque
viola le
disposizioni
dei
commi 7,
lettera
c), e 8
è
soggetto
alla
sanzione
amministrativa
del
pagamento
di una
somma da
euro 370
a euro
1.485.
Dalla
detta
violazione
consegue
la
sanzione
amministrativa
accessoria
del
fermo
amministrativo
del
veicolo
per
giorni
sessanta,
secondo
le
disposizioni
di cui
al capo
I,
sezione
II, del
titolo
VI. (2)
16. Chiunque
viola le
altre
disposizioni
del
presente
articolo
è
soggetto
alla
sanzione
amministrativa
del
pagamento
di una
somma da
euro 36
a euro
148. Se
la
violazione
riguarda
le
disposizioni
di cui
al comma
6 la
sanzione
è da
euro 22
a euro
88. (2)
Toglie 2
Punti .
17. Accertate
le
violazioni
di cui
ai commi
2 e 4,
gli
organi
di
polizia
impongono
ai
conducenti
di
abbandonare
con i
veicoli
stessi
l'autostrada,
dando la
necessaria
assistenza
per il
detto
abbandono.
Nelle
ipotesi
di cui
al comma
2,
lettere
e) ed
f), la
norma si
applica
solo nel
caso in
cui non
sia
possibile
riportare
il
carico
nelle
condizioni
previste
dalle
presenti
norme.