1. Sulle
carreggiate,
sulle
rampe e
sugli
svincoli
delle
strade
di cui
all'art.
175,
comma 1,
è
vietato:
a)
invertire
il senso
di
marcia e
attraversare
lo
spartitraffico,
anche
all'altezza
dei
varchi,
nonché
percorrere
la
carreggiata
o parte
di essa
nel
senso di
marcia
opposto
a quello
consentito;
b)
effettuare
la
retromarcia,
anche
sulle
corsie
per la
sosta di
emergenza,
fatta
eccezione
per le
manovre
necessarie
nelle
aree di
servizio
o di
parcheggio;
c)
circolare
sulle
corsie
per la
sosta di
emergenza
se non
per
arrestarsi
o
riprendere
la
marcia;
d)
circolare
sulle
corsie
di
variazione
di
velocità
se non
per
entrare
o uscire
dalla
carreggiata.
2. È
fatto
obbligo:
a)
di
impegnare
la
corsia
di
accelerazione
per
immettersi
sulla
corsia
di
marcia,
nonché
di dare
la
precedenza
ai
veicoli
in
circolazione
su
quest'ultima
corsia;
b)
di
impegnare
tempestivamente,
per
uscire
dalla
carreggiata,
la
corsia
di
destra,
immettendosi
quindi
nell'apposita
corsia
di
decelerazione
sin dal
suo
inizio;
c)
di
segnalare
tempestivamente
nei modi
indicati
nell'art.
154 il
cambiamento
di
corsia.
3. In
occasione
di
arresto
della
circolazione
per
ingorghi
o
comunque
per
formazione
di code,
qualora
la
corsia
per la
sosta di
emergenza
manchi o
sia
occupata
da
veicoli
in sosta
di
emergenza
o non
sia
sufficiente
alla
circolazione
dei
veicoli
di
polizia
e di
soccorso,
i
veicoli
che
occupano
la prima
corsia
di
destra
devono
essere
disposti
il più
vicino
possibile
alla
striscia
di
sinistra.
4. In
caso di
ingorgo
è
consentito
transitare
sulla
corsia
per la
sosta di
emergenza
al solo
fine di
uscire
dall'autostrada
a
partire
dal
cartello
di
preavviso
di
uscita
posto a
cinquecento
metri
dallo
svincolo.
5. Sulle
carreggiate,
sulle
rampe e
sugli
svincoli
è
vietato
sostare
o solo
fermarsi,
fuorché
in
situazioni
d'emergenza
dovute a
malessere
degli
occupanti
del
veicolo
o ad
inefficienza
del
veicolo
medesimo;
in tali
casi, il
veicolo
deve
essere
portato
nel più
breve
tempo
possibile
sulla
corsia
per la
sosta di
emergenza
o,
mancando
questa,
sulla
prima
piazzola
nel
senso di
marcia,
evitando
comunque
qualsiasi
ingombro
delle
corsie
di
scorrimento.
6. La
sosta
d'emergenza
non deve
eccedere
il tempo
strettamente
necessario
per
superare
l'emergenza
stessa e
non
deve,
comunque,
protrarsi
oltre le
tre ore.
Decorso
tale
termine
il
veicolo
può
essere
rimosso
coattivamente
e si
applicano
le
disposizioni
di cui
all'art.
175,
comma
10.
7. Fermo
restando
il
disposto
dell'art.
162,
durante
la sosta
e la
fermata
di
notte,
in caso
di
visibilità
limitata,
devono
sempre
essere
tenute
accese
le luci
di
posizione,
nonché
gli
altri
dispositivi
prescritti
dall'art.
153,
comma 5.
8. Qualora
la
natura
del
guasto
renda
impossibile
spostare
il
veicolo
sulla
corsia
per la
sosta di
emergenza
o sulla
piazzola
d'emergenza,
oppure
allorché
il
veicolo
sia
costretto
a
fermarsi
su
tratti
privi di
tali
appositi
spazi,
deve
essere
collocato,
posteriormente
al
veicolo
e alla
distanza
di
almeno
100 m
dallo
stesso,
l'apposito
segnale
mobile.
Lo
stesso
obbligo
incombe
al
conducente
durante
la sosta
sulla
banchina
di
emergenza,
di notte
o in
ogni
altro
caso di
limitata
visibilità,
qualora
siano
inefficienti
le luci
di
posizione.
9. Nelle
autostrade
con
carreggiate
a tre o
più
corsie,
salvo
diversa
segnalazione,
è
vietato
ai
conducenti
di
veicoli
adibiti
al
trasporto
merci,
la cui
massa a
pieno
carico
supera
le 5 t,
ed ai
conducenti
di
veicoli
o
complessi
veicolari
di
lunghezza
totale
superiore
ai 7 m
di
impegnare
altre
corsie
all'infuori
delle
due più
vicine
al bordo
destro
della
carreggiata.
10. Fermo
restando
quanto
disposto
dall'art.
144 per
la
marcia
per file
parallele
è
vietato
affiancarsi
ad altro
veicolo
nella
stessa
corsia.
11. Sulle
autostrade
per il
cui uso
sia
dovuto
il
pagamento
di un
pedaggio,
i
conducenti,
ove
previsto
e
segnalato,
devono
arrestarsi
in
corrispondenza
delle
apposite
barriere,
eventualmente
incolonnandosi
secondo
le
indicazioni
date
dalle
segnalazioni
esistenti
o dal
personale
addetto
e
corrispondere
il
pedaggio
secondo
le
modalità
e le
tariffe
vigenti.
11-bis.
Al
pagamento
del
pedaggio
di cui
al comma
11,
quando
esso è
dovuto,
e degli
oneri di
accertamento
dello
stesso,
sono
obbligati
solidalmente
sia il
conducente
sia il
proprietario
del
veicolo,
come
stabilito
dall'articolo
196.
12. I
conducenti
dei
veicoli
adibiti
ai
servizi
dell'autostrada,
purché
muniti
di
specifica
autorizzazione
dell'ente
proprietario,
sono
esentati,
quando
sussistano
effettive
esigenze
di
servizio,
dall'osservanza
delle
norme
del
presente
articolo
relative
al
divieto
di
effettuare:
a) la
manovra
di
inversione
del
senso di
marcia;
b) la
marcia,
la
retromarcia
e la
sosta in
banchina
di
emergenza;
c) il
traino
dei
veicoli
in
avaria.
Sono
esonerati
dall'osservanza
del
divieto
di
attraversare
i varchi
in
contromano
in
prossimità
delle
stazioni
di
uscita o
di
entrata
in
autostrada
i
veicoli
e/o
trasporti
eccezionali
purché
muniti
di
autorizzazione
dell'ente
proprietario
della
strada.
13. I
conducenti
di cui
al comma
12,
nell'effettuare
le
manovre,
che
devono
essere
eseguite
con la
massima
prudenza
e
cautela,
devono
tenere
in
funzione
sui
veicoli
il
dispositivo
supplementare
di
segnalazione
visiva a
luce
gialla
lampeggiante.
14. Sono
esonerati
dall'osservanza
del
divieto
di
effettuare
le
manovre
di cui
al comma
12 anche
i
conducenti
degli
autoveicoli
e
motoveicoli
adibiti
a
servizi
di
polizia,
antincendio
e delle
autoambulanze,
che
tengano
in
funzione
il
dispositivo
supplementare
di
segnalazione
visiva a
luce blu
lampeggiante.
15. Il
personale
in
servizio
sulle
autostrade
e loro
pertinenze
è
esonerato,
in caso
di
effettive
esigenze
di
servizio
e con
l'adozione
di
opportune
cautele,
dall'osservanza
del
divieto
di
circolazione
per i
pedoni.
16. Per
l'utente
di
autostrada
a
pedaggio
sprovvisto
del
titolo
di
entrata,
o che
impegni
gli
impianti
di
controllo
in
maniera
impropria
rispetto
al
titolo
in suo
possesso,
il
pedaggio
da
corrispondere
è
calcolato
dalla
più
lontana
stazione
di
entrata
per la
classe
del suo
veicolo.
All'utente
è data
la
facoltà
di prova
in
ordine
alla
stazione
di
entrata.
17. Chiunque
transita
senza
fermarsi
in
corrispondenza
delle
stazioni,
creando
pericolo
per la
circolazione,
nonché
per la
sicurezza
individuale
e
collettiva,
ovvero
ponga in
essere
qualsiasi
atto al
fine di
eludere
in tutto
o in
parte il
pagamento
del
pedaggio,
è
soggetto,
salvo
che il
fatto
costituisca
reato,
alla
sanzione
amministrativa
del
pagamento
di una
somma da
euro 370
a euro
1.485.
(3)
18. Parimenti
il
conducente
che
circola
sulle
autostrade
con
veicolo
non in
regola
con la
revisione
prevista
dall'art.
80,
ovvero
che non
l'abbia
superata
con
esito
favorevole,
è
soggetto
alla
sanzione
amministrativa
del
pagamento
di una
somma da
euro 148
a euro
594. È
sempre
disposto
il fermo
amministrativo
del
veicolo
che
verrà
restituito
al
conducente,
proprietario
o
legittimo
detentore,
ovvero a
persona
delegata
dal
proprietario,
solo
dopo la
prenotazione
per la
visita
di
revisione.
Si
applicano
le norme
dell'art.
214. (3)
19. Chiunque
viola le
disposizioni
del
comma 1,
lettera
a),
quando
il fatto
sia
commesso
sulle
carreggiate,
sulle
rampe o
sugli
svincoli,
è punito
con la
sanzione
amministrativa
da da
euro
1.754 a
euro
7.018.
(3)
Toglie
10 Punti
.
20. Chiunque
viola le
disposizioni
del
comma 1,
lettere
b)
(Toglie
10
Punti),
c)
(Toglie
10
Punti)
e d)
(Toglie
10
Punti),
e dei
commi 6
e 7 è
soggetto
alla
sanzione
amministrativa
del
pagamento
di una
somma da
euro 370
a euro
1.485.
(3)
21. Chiunque
viola le
altre
disposizioni
del
presente
articolo
è
soggetto
alla
sanzione
amministrativa
del
pagamento
di una
somma da
euro 74
a euro
296. (3)
Toglie 2
Punti
22. Alle
violazioni
di cui
al comma
19
consegue
la
sanzione
accessoria
della
sospensione
della
patente
di guida
per un
periodo
da sei a
ventiquattro
mesi e
del
fermo
amministrativo
del
veicolo
per un
periodo
di tre
mesi. In
caso di
reiterazione
delle
violazioni,
in luogo
del
fermo
amministrativo,
consegue
la
sanzione
accessoria
della
confisca
amministrativa
del
veicolo.
Si
osservano
le norme
di cui
al capo
I,
sezione
II, del
titolo
VI.
Quando
si
tratti
di
violazione
delle
disposizioni
del
comma 1,
lettere
c) e d),
alla
sanzione
amministrativa
pecuniaria
consegue
la
sanzione
amministrativa
accessoria
della
sospensione
della
patente
di guida
per un
periodo
da due a
sei
mesi.