1. I
libretti
individuali,
gli
estratti
del
registro
di
servizio
e le
copie
dell'orario
di
servizio
di cui
al
regolamento
devono
essere
esibiti,
per il
controllo,
agli
organi
di
polizia
stradale
di cui
all'art.
12.
2. I
libretti
individuali
conservati
dall'impresa
e i
registri
di
servizio
di cui
al
regolamento
devono
essere
esibiti,
per il
controllo,
ai
funzionari
del
Dipartimento
per i
trasporti
terrestri
e
dell'Ispettorato
del
lavoro.
3. Il
conducente
che
supera i
periodi
di guida
prescritti
o non
osserva
i
periodi
di pausa
entro i
limiti
stabiliti
dal
regolamento
ovvero
non
osserva
i
periodi
di
riposo
prescritti
ovvero è
sprovvisto
del
libretto
individuale
di
controllo
o
dell'estratto
del
registro
di
servizio
o della
copia
dell'orario
di
servizio
di cui
al
regolamento
è
soggetto
alla
sanzione
amministrativa
del
pagamento
di una
somma da
euro 143
a euro
570. La
stessa
sanzione
si
applica
agli
altri
membri
dell'equipaggio
che non
osservano
le dette
prescrizioni.
(3)
Toglie 2
Punti .
4. Chiunque
non ha
con sé o
tiene in
modo
incompleto
o altera
il
libretto
individuale
di
controllo
o
l'estratto
del
registro
di
servizio
o copia
dell'orario
di
servizio
è
soggetto
alla
sanzione
amministrativa
del
pagamento
di una
somma da
euro 143
a euro
570,
salvo
che il
fatto
costituisca
reato.
(3)
Toglie 1
Punti .
4-bis. Nei
casi
previsti
dal
comma 3
l'organo
accertatore,
oltre
all'applicazione
delle
sanzioni
amministrative
pecuniarie,
intima
al
conducente
del
veicolo
di non
proseguire
il
viaggio
se non
dopo
avere
effettuato
i
prescritti
periodi
di pausa
o di
riposo e
dispone
che, con
tutte le
cautele,
il
veicolo
sia
condotto
in luogo
idoneo
per la
sosta
ove
dovrà
permanere
per il
periodo
necessario.
Dell'intimazione
è fatta
menzione
nel
verbale
di
contestazione
delle
violazioni
accertate
e nello
stesso
viene
altresì
indicata
l'ora
alla
quale il
conducente
può
riprendere
la
circolazione.
Chiunque
circola
durante
il
periodo
in cui è
stato
intimato
di non
proseguire
il
viaggio
è punito
con la
sanzione
amministrativa
del
pagamento
di una
somma da
euro
1.685 a
euro
6.741,
nonché
con il
ritiro
immediato
della
carta di
circolazione
e della
patente
di
guida.
Trascorso
il
necessario
periodo
di
riposo,
la
restituzione
dei
documenti
ritirati
deve
essere
richiesta
al
comando
da cui
dipende
l'organo
accertatore
o ad
altro
ufficio
indicato
dall'organo
stesso,
che vi
provvede
dopo la
constatazione
che il
viaggio
può
essere
ripreso
nel
rispetto
delle
condizioni
richieste
dal
presente
articolo.
(3)
5. Per
le
violazioni
alle
norme di
cui al
presente
articolo
l'impresa,
da cui
dipende
il
lavoratore
al quale
la
violazione
si
riferisce,
è
obbligata
in
solido
con
l'autore
della
violazione
al
pagamento
della
somma
dovuta.
6. L'impresa
che,
nell'esecuzione
dei
trasporti,
non
osserva
le
disposizioni
contenute
nel
regolamento
e non
tiene i
documenti
prescritti
o li
detiene
scaduti,
incompleti
o
alterati
è
soggetta
alla
sanzione
amministrativa
del
pagamento
di una
somma da
euro 148
a euro
594 per
ciascun
dipendente
cui la
violazione
si
riferisce,
salvo
che il
fatto
costituisca
reato. (3)
7. Nel
caso di
ripetute
inadempienze,
tenuto
conto
anche
della
loro
entità e
frequenza,
l'impresa
che
effettua
trasporto
di
persone
in
servizio
non di
linea o
di cose
incorre
nella
sospensione,
per un
periodo
da uno a
tre
mesi,
dell'autorizzazione
al
trasporto
riguardante
il
veicolo
cui le
infrazioni
si
riferiscono
se, a
seguito
di
diffida
da parte
dell'autorità
competente
a
regolarizzare
nel
termine
di
trenta
giorni
la sua
posizione,
non vi
abbia
provveduto.
8. Qualora
l'impresa,
malgrado
il
provvedimento
adottato
a norma
del
comma 7,
sia
recidiva,
anche
nell'eventuale
esercizio
di altri
servizi
di
trasporto,
incorre
nella
revoca
dell'autorizzazione
al
trasporto.
9. Le
stesse
sanzioni
si
applicano
alle
imprese
che
effettuano
trasporto
di
persone
in
servizio
di
linea.
10. Le
sanzioni
della
sospensione
e della
revoca,
di cui
ai commi
7, 8 e
9, sono
adottate
dall'autorità
che ha
rilasciato
l'autorizzazione.
11. Contro
i
provvedimenti
di
revoca è
ammesso
ricorso
gerarchico
entro
trenta
giorni
al
Ministro
delle
infrastrutture
e dei
trasporti,
il quale
decide
entro
sessanta
giorni.