1. Chiunque
guida in
stato di
alterazione
psico-fisica
dopo
aver
assunto
sostanze
stupefacenti
o
psicotrope
e'
punito
con
l'ammenda
da euro
1000 a
euro
4000 e
l'arresto
fino a
tre
mesi.
All'accertamento
del
reato
consegue
in ogni
caso la
sanzione
amministrativa
accessoria
della
sospensione
della
patente
di guida
da sei
mesi ad
un anno.
La
patente
di guida
e'
sempre
revocata,
ai sensi
del capo
I,
sezione
II, del
titolo
VI,
quando
il reato
e'
commesso
dal
conducente
di un
autobus
o di un
veicolo
di massa
complessiva
a pieno
carico
superiore
a 3,5t.
o di
complessi
di
veicoli,
ovvero
in caso
di
recidiva
nel
biennio.
Ai fini
del
ritiro
della
patente
si
applicano
le
disposizioni
dell'art.
223.
1-bis. Se
il
conducente
in stato
di
alterazione
psico-fisica
dopo
aver
assunto
sostanze
stupefacenti
o
psicotrope
provoca
un
incidente
stradale,
le pene
di cui
al comma
1 sono
raddoppiate
ed e'
disposto
il fermo
amministrativo
del
veicolo
per
novanta
giorni
ai sensi
del capo
I,
sezione
II, del
titolo
VI,
salvo
che il
veicolo
appartenga
a
persona
estranea
al
reato.
E' fatta
salva in
ogni
caso
l'applicazione
delle
sanzioni
accessorie
previste
dagli
articoli
222 e
223.
1-ter. Competente
a
giudicare
dei
reati di
cui al
presente
articolo
e' il
tribunale
in
composizione
monocratica.
Si
applicano
le
disposizioni
dell'art.
186,
comma
2-quater.
2. Al
fine di
acquisire
elementi
utili
per
motivare
l'obbligo
di
sottoposizione
agli
accertamenti
di cui
al comma
3, gli
organi
di
Polizia
stradale
di cui
all'art.
12,
commi 1
e 2,
secondo
le
direttive
fornite
dal
Ministero
dell'interno,
nel
rispetto
della
riservatezza
personale
e senza
pregiudizio
per l'integrita'
fisica,
possono
sottoporre
i
conducenti
ad
accertamenti
qualitativi
non
invasivi
o a
prove,
anche
attraverso
apparecchi
portatili.
3. Quando
gli
accertamenti
di cui
al comma
2
forniscono
esito
positivo
ovvero
quando
si ha
altrimenti
ragionevole
motivo
di
ritenere
che il
conducente
del
veicolo
si trovi
sotto
l'effetto
conseguente
all'uso
di
sostanze
stupefacenti
o
psicotrope,
gli
agenti
di
Polizia
stradale
di cui
all'art.
12,
commi 1
e 2,
fatti
salvi
gli
ulteriori
obblighi
previsti
dalla
legge,
accompagnano
il
conducente
presso
strutture
sanitarie
fisse o
mobili
afferenti
ai
suddetti
organi
di
Polizia
stradale
ovvero
presso
le
strutture
sanitarie
pubbliche
o presso
quelle
accreditate
o
comunque
a tali
fini
equiparate,
per il
prelievo
di
campioni
di
liquidi
biologici
ai fini
dell'effettuazione
degli
esami
necessari
ad
accertare
la
presenza
di
sostanze
stupefacenti
o
psicotrope
e per la
relativa
visita
medica.
Le
medesime
disposizioni
si
applicano
in caso
di
incidenti,
compatibilmente
con le
attivita'
di
rilevamento
e
soccorso.
4. Le
strutture
sanitarie
di cui
al comma
3, su
richiesta
degli
organi
di
Polizia
stradale
di cui
all'art.
12,
commi 1
e 2,
effettuano
altresi'
gli
accertamenti
sui
conducenti
coinvolti
in
incidenti
stradali
e
sottoposti
alle
cure
mediche,
ai fini
indicati
dal
comma 3;
essi
possono
contestualmente
riguardare
anche il
tasso
alcolemico
previsto
nell'art.
186.
5. Le
strutture
sanitarie
rilasciano
agli
organi
di
Polizia
stradale
la
relativa
certificazione,
estesa
alla
prognosi
delle
lesioni
accertate,
assicurando
il
rispetto
della
riservatezza
dei dati
in base
alle
vigenti
disposizioni
di
legge. I
fondi
necessari
per
l'espletamento
degli
accertamenti
conseguenti
ad
incidenti
stradali
sono
reperiti
nell'ambito
dei
fondi
destinati
al Piano
nazionale
della
sicurezza
stradale
di cui
all'art.
32 della
legge 17
maggio
1999, n.
144.
Copia
del
referto
sanitario
positivo
deve
essere
tempestivamente
trasmessa,
a cura
dell'organo
di
Polizia
che ha
proceduto
agli
accertamenti,
al
prefetto
del
luogo
della
commessa
violazione
per gli
eventuali
provvedimenti
di
competenza.
5-bis. Qualora
l'esito
degli
accertamenti
di cui
ai commi
3, 4 e 5
non sia
immediatamente
disponibile
e gli
accertamenti
di cui
al comma
2
abbiano
dato
esito
positivo,
se
ricorrono
fondati
motivi
per
ritenere
che il
conducente
si trovi
in stato
di
alterazione
psico-fisica
dopo
l'assunzione
di
sostanze
stupefacenti
o
psicotrope,
gli
organi
di
polizia
stradale
possono
disporre
il
ritiro
della
patente
di guida
fino
all'esito
degli
accertamenti
e,
comunque,
per un
periodo
non
superiore
a dieci
giorni.
Si
applicano
le
disposizioni
dell'art.
216 in
quanto
compatibili.
La
patente
ritirata
e'
depositata
presso
l'ufficio
o il
comando
da cui
dipende
l'organo
accertatore.
6. Il
prefetto,
sulla
base
della
certificazione
rilasciata
dai
centri
di cui
al comma
3,
ordina
che il
conducente
si
sottoponga
a visita
medica
ai sensi
dell'art.
119 e
dispone
la
sospensione,
in via
cautelare,
della
patente
fino
all'esito
dell'esame
di
revisione
che deve
avvenire
nel
termine
e con le
modalita'
indicate
dal
regolamento.
7.
(Abrogato).
Toglie
10 Punti
.
8. Salvo
che il
fatto
costituisca
reato,
in caso
di
rifiuto
dell'accertamento
di cui
ai commi
2, 3 o
4, il
conducente
e'
soggetto
alle
sanzioni
di cui
all'art.
186,
comma 7.
Con
l'ordinanza
con la
quale e'
disposta
la
sospensione
della
patente,
il
prefetto
ordina
che il
conducente
si
sottoponga
a visita
medica
ai sensi
dell'art.
119.
Toglie
10 Punti
.