Art. 191 (1) - Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni

 
 

 

 
 

1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo, quando ad essi non sia vietato il passaggio. Toglie 5 Punti .

2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza. Toglie 2 Punti .

3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto. Toglie 5 Punti .

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. (2)  Toglie 3 Punti .

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  (1) Articolo così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006.